Art. 5.

      1. L'articolo 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 223. - (Fatti di bancarotta fraudolenta). - Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni di cui al capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

 

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febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-bis e 216-ter del presente decreto si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
      Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 216, dal secondo comma dell'articolo 216-bis e dal secondo comma dell'articolo 216-ter.
      Nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-bis e 216-ter del presente decreto comporta, per la durata di cinque anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».